lunedì 12 maggio 2008

Assemblea Mar 13Maggio2008

A TUTTI I LAVORATORI
DELLE PISCINE IN CONCESSIONE ALLE SOCIETà SPORTIVE

Martedì 13 maggio 2008
ALLE ORE 21.00

PRESSO S.M.S. RIFREDI IN VIA VITTORIO EMANUELE 303 è CONVOCATA UNA
ASSEMBLEA PER DISCUTERE DI

DIRITTI E TUTELE PER I LAVORATORI NEL
NUOVO REGOLAMENTO
CON CUI VERRANNO ASSEGNATI GLI IMPIANTI SPORTIVI

Conferenza Stampa Ven 9Maggio2008

COMUNICATO STAMPA
Sintesi della Conferenza stampa

Impianti Sportivi comunali: quali tutele e quali diritti per i lavoratori?

Il Comune di Firenze, nel Maggio 2007, ha approvato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di sua proprietà.
Tale Regolamento prevede che la gestione sia assegnata attraverso gare pubbliche e che le Società vincitrici debbano garantire l’assunzione per chi ci lavora e salari certi.
L’attuazione del Regolamento rappresenta una svolta importante nel settore sportivo ad oggi, purtroppo, caratterizzato da contratti di collaborazione irregolari, molto lavoro nero, salari bassissimi.

NIDIL CGIL e SLC CGIL chiedono al Comune di Firenze di:
- pubblicare in tempi brevi i bandi di gara, che dovevano essere fatti entro Dicembre 2007
- ammettere alle gare solo le Società sportive assolutamente in regola con il pagamento dei salari ai lavoratori attualmente presenti nei servizi
- attuare una forte vigilanza, dopo l’assegnazione della gestione degli impianti, e applicare le sanzioni della revoca e della decadenza dall’appalto, qualora le Società assegnatarie non rispettino le clausole riguardanti assunzioni regolari, versamento dei contributi previdenziali e norme sulla sicurezza, come previsto dall’art. 12 del Regolamento Comunale.

NIDIL CGIL E SLC CGIL hanno convocato una Assemblea dei lavoratori per Martedì 13 Maggio alle ore 21.00, presso la SMS di Rifredi, via Vittorio Emanuele 303, per informarli e concordare con loro le prossime iniziative.

Nella Conferenza Stampa che si è svolta stamani, presso la Camera del Lavoro, è stata evidenziata ancora una volta la situazione della Fiorentina Nuoto dove i lavoratori non percepiscono lo stipendio da più di 4 mesi.


Firenze, venerdì 9 maggio 2008

mercoledì 21 novembre 2007

martedì 20 novembre 2007

COMMENTO AL REGOLAMENTO

PER LA PRIMA VOLTA IN UN REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI ITALIANI VIENE SCRITTO UN ARTICOLO SUI LAVORATORI.
DOPO UN’ ANNO E MEZZO DI LAVORO, LA COMMISSIONE SPORT E CULTURA PORTA IN CONSIGLIO COMUNALE IL TESTO DEL REGOLAMENTO, ACCOGLIENDO LE NOSTRE PROPOSTE IN MERITO ALLA TUTELA DEI LAVORATORI.

L’ART. 11 PREVEDE DUE INDICAZIONI MOLTO IMPORTANTI:

1) LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ANCHE IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE

DELL’IMPIANTO, SIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE PER I COLLABORATORI.

2) L’INDICAZIONE DELLA NECESSITÀ DELL’UTILIZZO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

DEL LAVORO DI CATEGORIA PER LE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

3) L’UNIFORMAZIONE DEI CONTRATTI PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI NON

FIDUCIARI A QUELLI CHE SONO I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STABILITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I LAVORATORI DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA DIRETTA.

VI SEMBRA POCO? NO, NON E’ POCO E POTETE CONSTATARLO DA SOLI PARAGONANDO IL REGOLAMENTO VECCHIO E IL REGOLAMENTO NUOVO.

E COMUNQUE C’E’ DI PIU’!
L’ART.12 PREVEDE INFATTI IN CASO DI REITERATI E GRAVI INADEMPIMENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 8 E 11, LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE CON EFFETTO IMMEDIATO.

[ART.8_SI RIFERISCE AI DEBITI CONTRATTI DALLE SOCIETA’ APPALTATRICI CON IL COMUNE DI FIRENZE.
ART.11_QUELLO CIOE’ CHE FA RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEI LAVORATORI!!!]

EMERGE PERTANTO CHIARAMENTE IL CAMBIO DI DIREZIONE CHE QUESTO NUOVO REGOLAMENTO METTERA’ IN ATTO. CAMBIO DI DIREZIONE CHE NON E’ PASSATO INOSSERVATO AL MINISTERO DELLO SPORT CHE, IL GIORNO DELLA SUA APPROVAZIONE IN DATA 07/05/2007, HA VOLUTO SOTTOLINEARE L’OTTIMO LAVORO SVOLTO DALLA COMMISSIONE DELLO SPORT DEL COMUNE DI FIRENZE CON UNA LETTERA DELLA MINISTRA DELLO SPORT GIOVANNA MELANDRI.

REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI FIRENZE

Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento.

(Delibera Consiglio Comunale nr. 21 del 07.05.2007)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall’art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005, n. 6.

Art. 2 Definizione di impianto sportivo

Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Impianto Sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori).

L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):

    • Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
    • Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);
    • Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
    • Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).
    • Servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005, una attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all’interno che all’esterno.

Art. 3 Caratteristiche generali

Il Comune di Firenze gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all’art. 4, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto, sulla base degli artt. 7 e 10 del presente Regolamento o comunque secondo le modalità previste dal T.U.E.L.

I criteri per la gestione diretta degli impianti sono disciplinati con apposito Regolamento.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale, i quali alla regolare scadenza dei relativi rapporti contrattuali, si adegueranno alla presente disciplina.

Art. 5 Soggetti affidatari

La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui all’art. 4, avviene in via preferenziale a favore di:

    1. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    2. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    3. federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
    4. consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale.

L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo.

Art. 6 Apertura ai singoli cittadini

In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso dell’impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.

La Giunta Comunale ed i Consigli di Quartiere, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, regolano l’utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti a nessuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria. Di tali indirizzi si fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.

Le tariffe per l’utilizzo sono determinate dall’Amministrazione Comunale con l’indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all’interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

L’Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell’avviso di gara e nella convenzione specifica.

Art. 7 Tipologia degli impianti

La procedura di selezione è differenziata sulla base della seguente classificazione:

a) – le strutture che hanno una prevalente valenza sportivo-sociale o che, per dimensioni o ampiezza dell’utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive, da configurarsi come "impianti ordinari", cittadini o di quartiere, seguono le procedure di selezione ordinaria di cui al presente Regolamento;

b) – gli impianti la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, da configurarsi come "impianti a rilevanza economica", sono gestiti, su proposta della Giunta Comunale, in base a convenzione specifica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo i criteri del presente Regolamento.

Gli "impianti cittadini" sono quelli di cui all’allegato A) del presente Regolamento.

Gli "impianti sportivi di quartiere" sono quelli di competenza dei Consigli di Quartiere di cui all’allegato B) del presente Regolamento.

L’affidamento degli "impianti ordinari" avviene sulla base della convenzione tipo approvata dal presente Regolamento, tenuto conto delle diverse caratteristiche organizzative, economiche e gestionali dell’impianto e della disciplina sportiva di riferimento. Costituiscono "impianti a rilevanza economica" di cui alla lettera "b", comma 1, quelli inseriti nell’allegato C) al presente Regolamento.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento:

    1. Lo stadio comunale "A. Franchi" e relative tribune e servizi, che per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività della massima società di calcio – esercita su detto impianto l’attività programmata dalla F.I.G.C. secondo le direttive impartite dalla lega Calcio – e sul quale l’Amministrazione Comunale si riserva, in apposita convenzione, la possibilità di utilizzare detto impianto per altri fini e per attività di carattere sociale, ricreativo nel rispetto dei principi del regolamento per gli eventi extrasportivi.
    2. Il Nelson Mandela Forum (Palasport di Firenze) gestito mediante una associazione del tempo libero, partecipata dall’Amministrazione comunale, la cui attività è finalizzata alla diffusione della cultura, dello sport e dello spettacolo e a tutto ciò che attiene all’organizzazione del tempo libero.
    3. L’impianto polivalente all’aperto dell’Albereta, costituito da un insieme di impianti sportivi non strutturati, inseriti in un contesto ambientale di parco a verde, ove la presenza dell’attività rivolta al tempo libero assume connotazione preminentemente di aggregazione sociale, tale da impedire il degrado del contesto stesso.

Art. 8 Procedura per l’affidamento in gestione

La procedura di selezione per l’affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico. L’avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento dell’attività contrattuale.

La procedura di selezione contenuta nell’avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell’affidatario di cui all’art. 10 con i relativi punteggi assegnati dalle specifiche commissioni tecniche.

L’offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 5 del presente Regolamento, tenendo conto che per gli impianti natatori di proprietà comunale gli stessi soggetti, anche se partecipanti a differenti consorzi o associazioni, potranno essere aggiudicatari di non più di un impianto della medesima natura. Si potrà derogare a tale principio previa deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio di Quartiere, con atto puntualmente motivato e comunque tenendo conto della disponibilità di un numero sufficiente di impianti in riferimento ai soggetti richiedenti.

Le società la cui sede è storicamente connessa all’impianto da almeno 50 anni, alla data di approvazione del presente Regolamento (vedi allegato D), potranno essere aggiudicatarie anche di un impianto diverso e ulteriore rispetto a quello connesso storicamente alla sede sociale stessa.

La commissione per l’affidamento degli "impianti sportivi cittadini" di cui all’art. 7 comma 2, è così composta:

    • Direttore Direzione Servizi Sportivi del Comune (Presidente della Commissione);
    • P.O. Manifestazioni e Gestione;
    • P.O. Amministrativa Contabile;
    • P.O. Grandi Impianti;
    • P.O. competente per un settore di natura sociale, culturale ed educativo;
    • rappresentante del CONI, esperto in impiantistica sportiva;
    • Dirigente del Consiglio di Quartiere dove è ubicato l’impianto oggetto di avviso pubblico o suo delegato.

Nel caso di modifiche organizzative concernenti le P.O. nella composizione della commissione, dovrà essere mantenuto lo stesso numero di P.O. e l’attinenza alle competenze di quelle già sopra indicate.

La Commissione per l’affidamento degli "impianti sportivi di Quartiere" di cui all’art. 7 comma 3 è così composta:

- Dirigente del Consiglio di Quartiere competente (Presidente della Commissione);

- 3 P.O. di Quartiere competenti in materia;

- Direttore Direzione Servizi Sportivi del Comune;

- 1 P.O. Direzione Servizi Sportivi;

- rappresentante del CONI, esperto in impiantistica sportiva;

La Commissione certifica il possesso dei requisiti richiesti, attribuisce i punteggi secondo quanto previsto dall’art. 10.

Requisiti di partecipazione:

    1. compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
    2. assenza di debiti nei confronti del Comune di Firenze salvo alla data di pubblicazione dell’avviso - la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.

Art. 9 Durata

L’avviso pubblico indica la durata della concessione che ordinariamente è fissata in quattro anni, rinnovabili una sola volta per un totale di otto anni, con specifico provvedimento, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

E’ considerato titolo preferenziale per il rinnovo della concessione l’aver realizzato investimenti di miglioria all’impianto.

Art. 10 Criteri di scelta dell’affidatario in concessione

La scelta dell’affidatario avviene sulla base dell’assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 40 punti relativamente alla parte economica, e un massimo di 60 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e del progetto. Le Commissioni di cui all’art. 8 esaminano i progetti pervenuti ed individuano il soggetto aggiudicatario.

Per gli impianti di "rilevanza economica" di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), sono attribuiti un massimo di 80 punti relativamente alla parte economica, e un massimo di 20 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e del progetto, secondo le proporzioni dei punteggi stabiliti nella lett.b), comma 2, del presente articolo.

La Commissione per l’affidamento degli impianti sportivi di cui sopra dovrà essere opportunamente modificata e/o integrata tenuto conto delle specifiche caratteristiche di ciascun impianto.

I criteri di valutazione contenuti nell’avviso pubblico di selezione per l’affidamento degli impianti sportivi ordinari, variano, nel punteggio in base alla diversa tipologia di impianto e sono così ripartiti e individuati:

a) PARTE ECONOMICA:

La valutazione della convenienza economica dell’offerta sarà così effettuata:

1 - Nel caso di utenze intestate al Comune di Firenze con criterio proporzionale sulla base delle offerte migliorative rispetto al canone minimo che l’Amministrazione Comunale indicherà per ciascun impianto sportivo in relazione alla compartecipazione ai costi delle utenze, fissato sulla base dei dati risultanti al 31.12.2004, e tenuto comunque conto del reale andamento dei consumi dell’impianto. Sarà attribuito un punteggio variabile da punti 0 nel caso di offerta equivalente al canone minimo fissato, fino a punti 40 nel caso di assunzione totale del costo delle utenze da parte del gestore.

2 - Nel caso di utenze intestate al soggetto gestore, con criterio proporzionale, sulla base delle offerte migliorative rispetto al contributo massimo stabilito, sotto forma di compartecipazione alle spese di utenze, dall’Amministrazione per ciascun impianto, fissato tenendo conto dei dati risultanti al 31.12.2004, e comunque secondo il reale andamento dei consumi dell’impianto. Sarà attribuito un punteggio variabile da punti 0 nel caso di offerta equivalente al contributo massimo fissato, fino a punti 40 nel caso di rinuncia completa al contributo stesso.

b) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti punti:

    1. Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell’impianto sportivo (fino ad un max di 10 punti);
    2. Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato (fino ad un max di 10 punti);
    3. Esperienza gestionale in genere, nell’attività relativa alla disciplina sportiva inerente l’impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto (fino a un max di 15 punti);
    4. Proposte specifiche di servizi e attività che si intendono realizzare presso l’impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, agli extracomunitari, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l’attività sportiva dell’impianto (fino a un max di 15 punti). Tali proposte saranno tanto più avvalorate se prospettate da società in possesso di titoli sportivi olimpionici acquisiti dall’atleta già tesserato dal soggetto concessionario;
    5. Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo, nonché del riconoscimento ai lavoratori in collaborazione di diritti aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa generale anche attraverso accordi sindacali (fino a un max di 5 punti);
    6. Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto e al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla loro rilevanza economica (fino a un max di 5 punti).

La valutazione di storicità dell’impianto di cui al punto 1) è da considerare solo per gli impianti sportivi interessati da una presenza nel passato da parte della società di cui all’allegato D); negli altri impianti tale punteggio viene considerato nel punto 2) sub b) del presente articolo.

Per gli impianti assegnati in concessione sarà prevista l’intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale prevederà per motivi oggettivi, il mantenimento dell’intestazione diretta. I motivi oggettivi sono da individuarsi nella pluralità di soggetti assegnatari nel caso di impianti polisportivi, nonché nei casi in cui la complessità e la vetustà degli impianti tecnici richieda forti investimenti per rendere funzionale l’assegnazione dei contratti di fornitura ai soggetti terzi.

L’avviso di gara indicherà un termine entro il quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare il contributo di compartecipazione alle utenze di cui al presente articolo con priorità assoluta ai casi in cui sia accertata la scarsa remuneratività dell’attività sportiva e la natura puramente dilettantistica e fondata sul volontariato dei soggetti gestori, nonché sulle attività sociali previste dal comma 3, punto 3, del presente articolo.

Laddove le utenze vengano volturate al soggetto terzo aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale contribuirà annualmente, attraverso apposito capitolo di spesa incomprimibile, per la parte stabilita a proprio carico .

La periodicità dell’erogazione del contributo verrà fissata nell’avviso di gara.

Il canone e il contributo di cui alla lettera a) comma 2 del presente articolo, potranno essere rivisti in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni, tali da modificare sostanzialmente l’entità degli stessi, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 Tutela dei lavoratori

Il soggetto che subentra nella gestione dell’impianto si impegna ad applicare, per il personale strettamente fiduciario utilizzato nell’attività sportiva praticata sull’impianto, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore, mentre negli altri casi si impegna ad assumere, mantenendone il medesimo trattamento contrattuale, i lavoratori dipendenti in essere presso l’impianto da almeno 3 (tre) anni, o da almeno 1 (uno) anno nel caso di sostituzione di personale in organico da almeno 3 anni nella medesima funzione o posizione organizzativa, nonché a confermare i rapporti di collaborazione contrattualizzati esistenti da almeno 1 anno a condizione del mantenimento del servizio che ha giustificato il contratto.

Il soggetto gestore si impegna ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali previste, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi sia delle norme sulla sicurezza previste dalla legge 626/94 e successive modifiche.

Negli avvisi pubblici che disciplinano l’affidamento della gestione, l’Amministrazione Comunale preciserà che i contratti per i collaboratori coordinati e continuativi non fiduciari dovranno essere uniformati a quelli stabiliti dall’Amministrazione Comunale per gli impianti gestiti in forma diretta e, ove non vi sia possibile tale comparazione, dovranno essere riferiti a quanto stabilito per le medesime o analoghe posizioni organizzative previste dai contratti collettivi nazionali.

Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

Art. 12 Sanzioni – decadenza e revoca

Il soggetto concessionario ha l’obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1991 n. 689, e del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis comma 1.

- variazione dell’ uso dell’impianto rispetto alla originaria destinazione d’uso € 500,00;

- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva € 450,00, area di supporto €300,00, area esterna € 150,00;

- mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;

- mancato rispetto della custodia € 300,00;

- mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00;

- mancata esposizione tariffe € 300,00;

- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti €500,00;

- mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all’esercizio dei servizi connessi all’attività sportiva, come disciplinati dall’art. 6) dell’allegata convenzione € 500,00;

In caso di gravi e reiterati inadempimenti, con particolare riferimento agli artt. 8, ultimo comma lett. b) e 11, previa diffida da parte degli uffici centrali o di Quartiere, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivi ed esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre), con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all’impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

Art. 13 Controlli

L’Amministrazione Comunale attraverso il personale della Direzione Servizi Sportivi di cui potranno avvalersi anche le circoscrizioni si riserva di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni con le modalità individuate nel testo della convenzione tipo approvata con il presente Regolamento.

I Quartieri competenti per territorio possono esercitare analoghe funzioni di controllo sugli impianti e segnalare alla Direzione Servizi Sportivi le eventuali situazioni di inadempimenti a carico del concessionario.

Art. 14 Tariffe

Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l’uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all’interno dell’impianto sportivo.

Art. 15 Manutenzioni

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, ivi compreso la potatura degli alberi ad alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area evidenziata nella relativa planimetria e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente.

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione dell’impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dalla Direzione Servizi Sportivi, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, sentito il Quartiere per gli impianti di sua competenza.

Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull’impianto in concessione, l’Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall’art. 207 del TUEL 267/2000. La procedura amministrativa conseguente sarà di competenza della Direzione Servizi Sportivi, anche nel caso di interventi riguardanti impianti sportivi di quartiere.

Qualora l’impianto sia affidato in concessione a società sportiva che nella rispettiva disciplina illustra la città di Firenze al miglior livello è data la possibilità alla società stessa di poter prevedere, per la durata della concessione e sempre che permanga lo stato di vertice nella singola disciplina sportiva, di installare un impianto che denomina l’impianto sportivo con lo sponsor o uno degli sponsor della società stessa, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

L’installazione, la manutenzione e l’eventuale successiva rimozione con il ripristino dello stato preesistente dei luoghi dell’insegna che indica la denominazione transeunte è a totale carico e responsabilità del concessionario che verserà comunque all’ufficio competente dell’Amministrazione le imposte previste dai Regolamenti per le insegne e la pubblicità.

Art. 16 Divieto di subconcessione

E’ fatto divieto di subconcedere a terzi l’impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa.

E’ data facoltà al soggetto aggiudicatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all’attività sportiva quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.

I rapporti di convenzione per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

L’utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto può avvenire con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 17 Costruzioni di nuovi impianti e ristrutturazioni realizzate in forza delle procedure di finanza di progetto

Il presente Regolamento non si applica alla gestione degli impianti costruiti o ristrutturati con procedure di finanza di progetto adottate sulla base dei Regolamenti comunali vigenti.

Art. 18 Canone ricognitorio

Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario verrà applicato un canone ricognitorio di Euro 200,00 annui in considerazione dell’uso pubblico dell’impianto.

Art. 19 Norme transitorie

In relazione a quanto previsto dall’ Art. 4), le convenzioni in atto conservano efficacia fino a scadenza e comunque fino all’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento.

Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto di interventi destinati alla realizzazione, alla ristrutturazione, od alla manutenzione straordinaria di opere a fini sportivi effettuati dal soggetto gestore, previa approvazione dei relativi progetti definitivi da parte dell’Amministrazione Comunale, nei 15 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 6, ovvero oggetto di trasferimento di proprietà a favore del Comune di Firenze nei 5 anni precedenti l’entrata in vigore della L.R. 6/2005, saranno adeguate alle condizioni contenute nel presente Regolamento, e conservano efficacia per la loro durata.

Sono assoggettati al regime del precedente comma anche gli interventi destinati alla realizzazione, alla ristrutturazione, od alla manutenzione straordinaria di opere a fini sportivi di cui sono stati regolarmente presentati i relativi progetti definitivi entro la data di entrata in vigore della legge regionale suddetta, ed approvati dall’Amministrazione Comunale entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

In relazione a quanto previsto dal punto 2) del presente Regolamento, limitatamente alla gestione degli impianti pubblicitari, i contratti in essere su alcuni impianti sportivi, con soggetti gestori degli spazi pubblicitari conservano efficacia secondo la loro naturale specifica scadenza.

L’Amministrazione predisporrà specifici protocolli d’intesa, propedeutici alla volturazione delle utenze, con gli enti erogatori della fornitura di gas, acqua ed elettricità, al fine di garantire alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, le stesse condizioni praticate nei confronti dell’Amministrazione Comunale.